consulenza fiscale e consulenza tributaria
Qual’ è la differenza tra consulenza fiscale e consulenza tributaria? Si può occupare un avvocato tributarista di entrambe le consulenze? Anche di consulenza societaria & del lavoro? Queste sono alcune delle domande più frequenti nei forum on-line e non solo.
Nella sostanza non ci sono differenze. La figura del “Tributarista” tanto tempo fa era addirittura una attività regolata in apposita sezione di un registro tenuto dalla Camera di Commercio. Per l’iscrizione non era necessario nessun esame di stato. Successivamente l’elenco fu abrogato a “colpi di sentenze” della Cassazione alla quale si erano rivolte sia l’Ordine dei Dottori Commerciali che il Collegio dei Ragionieri per esercizio abusivo della professione. Oggi rimane un’Associazione di categoria la LAPET che cura gli interessi della “categoria”. Ad onore del vero, in tale associazione risultano iscritti fior fiore di “professionisti” ma attenti comunque a chi vi affidate. Recentemente la Cassazione ha liberalizzato le attività non riservate a soggetti iscritti ad albi professionali o provvisti di specifica abilitazione. Possono infatti essere legittimamente svolte consulenze da chiunque, perché in questo campo vige il principio generale della libertà di lavoro autonomo e della libertà di impresa. Da un lato si pongono le attività che comportano prestazioni di esclusivo appannaggio di soggetti iscritti ad albi o provvisti di specifica abilitazione (iscrizione o abilitazione prevista per legge come condizione di esercizio di quell’attività). Dall’altro tutte le altre attività di professione intellettuale, di assistenza o consulenza, che possono essere espletate liberamente e producono il diritto a un compenso.
Quanto sopra sancito dalla Cassazione non pone problemi per gli iscritti all’Albo degli Avvocati, infatti gli stessi possono svolgere tali attività senza problemi (avendone comunque le capacità cognitive nella sostanza delle materie). Nella pratica dubito però che un Avvocato, essendo in possesso di un titolo accademico ed un iscrizione ad un Albo di sicuro rango superiore, si metta fare i cedolini paga o fornire la consulenza del lavoro sul collocamento obbligatorio per esempio; l’Avvocato avendone una formazione specifica all’altezza potrà sicuramente costituirsi avanti tutte le giurisdizioni senza preclusione alcuna in materia di lavoro, tributaria, etc.
In generale, attenzione comunque all’art. 2231 del codice civile, in base al quale “Quando l’esercizio di un’attività professionale è condizionato all’iscrizione in un albo o elenco, la prestazione eseguita da chi non è iscritto non gli dà azione per il pagamento alla retribuzione.”.
Occorre verificare se la prestazione espletata dal professionista rientri in quelle attività riservate in via esclusiva a una determinata categoria professionale o, in altri termini, se l’esercizio della professione è subordinato per legge all’iscrizione in apposito albo o ad abilitazione.
L’esecuzione di una prestazione d’opera professionale di natura intellettuale effettuata da chi non sia iscritto nell’apposito albo previsto dalla legge, rende privo di effetti il contratto stipulato tra cliente e professionista, affetto in questo caso da nullità assoluta.
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Dott. Ettore Colella ha frequentato due master: uno in Business Administration a Londra ed uno in Contenzioso Tributario con il Prof. Cesare Glendi padre fondatore della legge sul contenzioso tributario (546/92).
Ettore Colella ha maturato una significativa esperienza nella revisione contabile nella prima società di revisione a livello mondiale Price Waterhouse Worldwide Network (oggi PriceWaterhouseCoopers) e successivamente presso lo Studio Internazionale Tributario corrispondente per l’Italia di PW.
Dott. Ettore Colella è abilitato all’esercizio della professione di Dottore Commercialista ed iscritto:
- all’Ordine dei Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili, Sezione A, di Milano e Lodi
- all’Albo dei Revisori Contabili presso il Ministero di Grazie e Giustizia
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